LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 25-11-1986
REGIONE UMBRIA

Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 86
del 28 novembre 1986
Il Commissario Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 (Finalità )
 La presente legge disciplina la tutela delle condizioni
di vita dei cani domestici, la prevenzione delle malattie
proprie della specie e di quelle trasmissibili agli
altri animali e all' uomo, la tutela del patrimonio faunistico
e zootecnico, gli interventi contro il randagismo
dei cani anche mediante l' istituzione dell' anagrafe del
cane.

 

 

ARTICOLO 2

 (Anagrafe del cane)
 Presso ogni ULSS è  istituita una anagrafe del cane
contenente l' elenco, numerato progressivamente, di
tutti i cani presenti nel territorio.
  Fermo restando il disposto dell' art. 83 DPR 8 febbraio
1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro
60 giorni dal possesso, all' iscrizione dell' animale
all' anagrafe di cui al precedente art. 1.
  Per l' iscrizione viene compilata un' apposita scheda
predisposta dalla Giunta regionale, che verrà  utilizzata
anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.

 

 

ARTICOLO 3

 (Codice di riconoscimento)
 Il codice di riconoscimento è  impresso mediante tatuaggio
o con altro metodo di impressione comunque
indelebile e chiaramente leggibile sul piatto interno
della coscia destra o sul padiglione auricolare destro,
a cura del Servizio veterinario dell' ULSS, presso le
strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente
autorizzati dall' ULSS competente a condizione
che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature
adeguate.
  Il veterinario libero professionista provvede all' apposizione
del numero di codice indicato dall' ULSS
e comunica tempestivamente alla stessa l' intervento effettuato.
  Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra
devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare
danno o sofferenza all' animale.

 

 

ARTICOLO 4

 (Trasferimento, scomparsa o morte del cane)
 Ai fini della presente legge, il possessore o detentore
del cane deve segnalare all' ULSS di competenza
entro 10 giorni il trasferimento a qualsiasi titolo, la
scomparsa o la morte dell' animale.
  Nel caso di trasferimento di proprietà  del cane l' animale
deve essere iscritto all' anagrafe dell' ULSS di
destinazione con il codice ad esso già  attribuito.

 

 

ARTICOLO 5

 (Piano triennale contro il randagismo)
 La Giunta regionale sentite le Amministrazioni provinciali
e le UULLSSSS, predispone entro un anno
dall' entrata in vigore della presente legge, il piano
triennale degli interventi contro il randagismo dei cani.
  Il piano contiene l' analisi del fenomeno in Umbria,
la distribuzione della popolzione canina nel territorio,
modalità , termini e strumenti per l' attuazione degli
interventi.
  Il piano contiene inoltre programmi di informazione
e di educazione rivolti ai cittadini, da realizzarsi anche
d' intesa con le autorità  scolastiche.

 

 

ARTICOLO 6

 (Controllo del randagismo)
 E' vietato l' abbandono dei cani.
  Le UULLSSSS provvedono alla individuazione e alla
cattura dei cani randagi.
  I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono
essere restituiti al proprietario.
  Le spese di custodia sono, in ogni caso, a carico del
proprietario.
  I singoli cittadini e le Associazioni di volontariato collaborano
alla indivuazione ed alla segnalazione dei
cani randagi nonchè  alla loro custodia fatte salve le norme
sanitarie previste dal DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

 

 

ARTICOLO 7

 (Sanzioni amministrative)
 Per l' inosservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  1) da L. 100.000 a L. 300.000 per le violazioni di cui
agli artt. 2 e 4, primo comma;
  2) da L. 300.000 a L. 600.000 per la violazione di cui
all' art. 6, comma primo.
  Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente
sono riscossi dalle UULLSSSS ed acquisiti ai relativi
bilanci con destinazione alle finalità  della presente
legge.

 

 

ARTICOLO 8

 (Finanziamento)
 All' onere per l' attuazione della presente legge le
 UULLSSSS della Regione faranno fronte con la quota
del Fondo sanitario regionale loro assegnata sullo stanziamento
del capitolo 2264/ V. 5010 del bilancio regionale
per l' anno in corso e con i proventi delle sanzioni
di cui all' articolo precedente.

 

 

ARTICOLO 9

 (Norma transitoria)
 Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, tutti i proprietari di cani devono provvedere
alla iscrizione all' anagrafe di cui all' art. 2.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  25 novembre 1986
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio regionale
in data 9 luglio 1986 (atto n. 223) e in data 20
ottobre 1986 (atto n. 309) ed è  stata vistata dal Commissario
del Governo il 24 novembre 1986.